Parcheggio di Giallonardo, il TAR sospende l’obbligo di rimuovere sbarre e colonnine: Verifiche affidate a Comune e Soprintendenza

Accolta la richiesta cautelare presentata dal gestore dell’area di sosta temporanea. I dispositivi potranno rimanere purché non costituiscano opere murarie. Il giudizio, però, non è ancora concluso
REALMONTE – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia interviene sulla controversia relativa al parcheggio stagionale di contrada Giallonardo, nel territorio di Realmonte, e sospende l’obbligo di rimuovere i dispositivi utilizzati per regolare l’ingresso e la sosta dei veicoli.
Il presidente della seconda sezione del TAR di Palermo ha accolto la richiesta di misura cautelare monocratica presentata dal gestore dell’area di sosta temporanea, assistito dagli avvocati Rosario De Marco Capizzi e Caterina Noemi Calcagno dello Studio legale Rubino.
La vicenda nasce dai provvedimenti con i quali la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Agrigento avrebbe subordinato la stipula della convenzione stagionale e l’esercizio del parcheggio alla preventiva eliminazione delle attrezzature destinate al controllo degli accessi e dei flussi veicolari.
Tra i dispositivi contestati figurerebbero colonnine, sbarre metalliche e casse automatiche, ritenuti dalla Soprintendenza non compatibili con le prescrizioni previste per la tutela paesaggistica dell’area.
Secondo la tesi sostenuta dal gestore nel ricorso, non si tratterebbe però di opere edilizie né di interventi capaci di determinare una trasformazione permanente del territorio. Sarebbero, invece, attrezzature mobili, collocate a secco e necessarie per contingentare il numero dei veicoli, organizzare la sosta e impedire che le automobili vengano lasciate indiscriminatamente lungo la strada di accesso al litorale.
Il TAR ha ritenuto necessario, almeno in questa fase cautelare, contemperare le esigenze di tutela paesaggistica con quelle legate alla sicurezza e alla gestione dei flussi veicolari, tenendo conto anche della stagione turistica in corso.
Da qui la decisione di sospendere l’obbligo di rimozione delle attrezzature, ponendo tuttavia una condizione precisa: sbarre, colonnine e altri impianti potranno rimanere soltanto se non costituiscono opere murarie.
Il provvedimento non chiude definitivamente la controversia. Il Tribunale amministrativo ha infatti disposto ulteriori approfondimenti documentali, chiamando in causa il segretario comunale di Realmonte e la Soprintendenza di Agrigento. Dovranno essere chiarite la natura effettiva degli impianti e, soprattutto, le modalità con le quali risultano ancorati al terreno.
La decisione cautelare rappresenta dunque un primo risultato favorevole per il gestore, ma lascia aperto il nodo principale: stabilire se i dispositivi siano realmente mobili e temporanei oppure configurino opere sottoposte alle autorizzazioni previste dalla normativa urbanistica e paesaggistica.
Soltanto dopo gli approfondimenti richiesti sarà possibile definire con maggiore certezza la legittimità degli impianti e dei provvedimenti adottati dalla Soprintendenza. Nel frattempo, il parcheggio potrà continuare a utilizzare i sistemi di regolamentazione degli accessi, sempre che venga rispettato il limite fissato dal TAR sull’assenza di opere murarie.





