Ordinanza comunale illegittima, il Tar Sicilia da ragione a storica azienda

Il TAR Sicilia-Palermo ha confermato con ordinanza cautelare collegiale n. 541/2026 la sospensione della Determinazione Dirigenziale del Comune di Licata, n.1883 del 16.7.2026, che aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, contestando asserite irregolarità edilizie relative a manufatti insistenti sull’area. La società ricorrente che è un’attività storica nel settore della lavorazione di marmi e piastrelle, assistita dagli avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, ha ottenuto un’altra vittoria contro il Comune licatese.
Il Presidente della Sez. II del TAR Sicilia-Palermo, dott. Stefano Tenca, con Ordinanza cautelare n. 541/2026 ha confermato il Decreto Presidenziale n. 456/2026 del 18.7.2026 (R.G. 1605/2026), accogliendo integralmente l’istanza cautelare presentata dalla società, disponendo e confermando la sospensione immediata dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 1883/2026 del Comune di Licata.
A nulla sono servite, nella fase cautelare, le contestazioni mosse dall’amministrazione comunale in merito alla conformità edilizia degli immobili, di proprietà di quest’ultima e da cui ha percepito per oltre trent’anni i canoni di locazione, senza mai sollevare alcuna criticità.
Il TAR Sicilia-Palermo ha chiarito come il Comune abbia emanato il divieto di prosecuzione dell’attività, in palese violazione di una misura cautelare già disposta dal CGARS con ordinanza cautelare n. 65/2026, in spregio ai più elementari principi che governano il processo amministrativo.
I legali Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, in una nota congiunta dichiarano: “La decisione del T.A.R. Sicilia conferma il decreto cautelare monocratico, corroborando quanto denunciato sin dall’inizio: il Comune di Licata ha adottato un provvedimento che, ignorando le osservazioni della società, si poneva in antitesi con l’ordinanza cautelare del CGARS n. 65/2026. Fa specie come il Comune di Licata, parte nel giudizio incoato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, non abbia tenuto conto del provvedimento cautelare, rappresentato nelle stesse memorie procedimentali dei nostri assistiti, sebbene non tenute in considerazione, addivenendo ad un provvedimento inappropriato, quantomeno ad oggi. Sicuramente una gestione più efficiente della questione, avrebbe evitato un giudizio che ad oggi si è rivelato fallimentare per il Comune, quantomeno nelle tempistiche e nelle modalità con cui è stato azionato il potere”.





